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STATUTO
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE LEONATI - PADOVA APPROVATO IL 29 GENNAIO 1999 NEL NUOVO TESTO
DISPOSIZIONI GENERALI
FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
I SOCI
GLI ORGANI - CAPO II : il Consiglio Direttivo
LE RISORSE ECONOMICHE
IL BILANCIO
LE CONVENZIONI
DIPENDENTI E COLLABORATORI
RESPONSABILITA’
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
DISPOSIZIONI FINALI
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 (Denominazione, sede e durata)
1. E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata: Associazione Leonati, che assume la forma giuridica di associazione; costituita da laici, da religiose della Congregazione delle Suore di San Francesco di Sales e da quant’altri vogliano aderire, esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’associazione ha sede in Padova.
3. L’associazione ha durata illimitata.
Articolo 2 (Statuto)
1. L’Associazione Leonati è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti delle norme regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico vigenti.
2. L’assemblea delibera il regolamento di esecuzione dello statuto, per la disciplina di aspetti organizzativi più particolari.
Articolo 3 (Efficacia dello statuto)
1. Lo statuto vincola alla osservanza gli aderenti all’associazione.
2. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della stessa associazione.
Articolo 4 (Modificazione dello statuto)
1. Il presente statuto può essere modificato con deliberazione dell’assemblea con la maggioranza dei tre quarti della totalità dei soci, presenti in proprio o in delega conferita ad altro socio.
Articolo 5 (Interpretazione dello statuto)
1. Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 6 (Finalità nell’obiettivo)
1. La specifica finalità dell’Associazione Leonati è quella di partecipare e collaborare all’educazione di bambine e ragazze in stato di abbandono e/o prive di adeguato ambiente familiare. L’associazione attua questa finalità mediante la prestazione spontanea e gratuita degli aderenti. L’associazione si ispira al Progetto Educativo della Congregazione delle Suore di San Francesco di Sales, attuato nelle Case Famiglia secondo il carisma del Fondatore Domenico Leonati. L’associazione attraverso i suoi aderenti: - offre prestazioni personali, volontarie e gratuite di tipo educativo, adeguate ai bisogni delle persone cui porta aiuto; - offre sostegno morale e materiale alle componenti delle Case Famiglia; - offre agli aderenti attività di formazione e di animazione; - sensibilizza altre persone ai problemi dei minori.
Articolo 7 (Ambito di attuazione delle finalità)
1. L’associazione Leonati opera sul territorio della Repubblica Italiana.
I SOCI
Articolo 8 (Ammissione)
1. L’Associazione Leonati è composta da soci che si riconoscono nelle finalità e nello spirito dell’associazione stessa e intendono collaborare alle attività da essa promosse.
2. Diventano soci dell’associazione quanti ne facciano domanda scritta al consiglio direttivo e ne ottengano l’ammissione.
3. L’ammissione a socio decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.
Articolo 9 (Diritti)
1. I soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell’associazione.
2. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi dello statuto.
3. I soci hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata nei limiti stabiliti dal regolamento.
Articolo 10 (Doveri)
1. I soci devono svolgere la propria attività in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri soci ed all’esterno dell’associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
Articolo 11 (Esclusione, cessazione)
1. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dissente dall’orientamento educativo dell’associazione, può esserne escluso. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.
2. I soci cessano di appartenere all’associazione per: - esclusione (vedere punto precedente), - dimissioni volontarie, - non aver effettuato il versamento della quota annuale, - morte.
GLI ORGANI
Articolo 12 (Indicazione degli organi)
1. Sono organi dell’associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.
Articolo 13 (Composizione e funzioni)
1. L’assemblea è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci della associazione: essi hanno voto deliberatorio.
2. L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione
3. L’assemblea ha le seguenti funzioni: - elegge il consiglio direttivo, - approva il programma annuale di attività proposto dal consiglio direttivo, - approva il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo annuale elaborati dal consiglio direttivo, - approva le eventuali richieste di modifiche dello statuto, - approva il regolamento dell’associazione presentato dal consiglio direttivo ed eventuali successive richieste di modifica allo stesso, - stabilisce l’ammontare della quota associativa annuale.
Articolo 14 (Convocazione)
1. L’assemblea si riunisce su convocazione del presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario.
2. L’assemblea può essere riunita in via straordinaria su domanda motivata di almeno un terzo della totalità dei soci: la convocazione verrà fatta dal presidente.
3. L’assemblea viene convocata dal presidente secondo modalità e tempi contenuti nel Regolamento.
Articolo 15 (Validità dell’assemblea)
1. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno della totalità dei soci, in proprio o in delega conferita ad altro socio.
2. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega conferita ad altro socio.
Articolo 16 (Votazione)
1. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti in proprio ed in delega conferita ad altro socio. Le deliberazioni di modifica dello Statuto avvengono secondo quanto previsto all’articolo 4 dello statuto. Le deliberazioni di approvazione e di successive modifiche del Regolamento avvengono a maggioranza di voti dei soci presenti in proprio ed in delega conferita ad altro socio.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.
Articolo 17 (Verbalizzazione)
1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in verbale redatto dal segretario (da altro componente in sua assenza) e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura del presidente, nella sede dell’associazione.
3. Ogni aderente all’associazione ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
CAPO II: Il Consiglio Direttivo
Articolo 18 (Composizione)
1. Il consiglio direttivo è composto da un massimo di nove membri, eletti dall’assemblea tra i soci a scrutinio segreto; nel caso di parità di voti è eletto chi è socio dell’associazione da più lungo tempo: - i due terzi dei consiglieri sono eletti tra i soci laici - un terzo dei consiglieri è eletto tra le socie religiose appartenenti alla Congregazione delle Suore di San Francesco di Sales.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito: - in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei facenti parte lo stesso, - in seconda convocazione quando sono presenti almeno tre membri dello stesso.
Articolo 19 (Presidente del consiglio direttivo)
1. Il presidente dell’associazione è il presidente del consiglio direttivo, che convoca almeno tre volte all’anno. Articolo 20 (Durata e funzioni)
1. Il consiglio direttivo, che dura in carica per il periodo di 3 anni, può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi della totalità dei componenti l’assemblea.
2. Il consiglio direttivo svolge, su indicazioni dell’assemblea, le attività esecutive relative all’organizzazione di volontariato - elegge tra i consiglieri il presidente, il vice presidente ed il segretario, - realizza il programma annuale deliberato dall’assemblea, - sottopone all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo annuale - accoglie o respinge le domande degli aspiranti soci, - predispone il regolamento dell’associazione ed eventuali modifiche allo stesso - predispone eventuali modifiche allo statuto.
3. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Articolo 21 (Elezione)
1. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
Articolo 22 (Durata)
1. Il presidente dura in carica tre anni.
2. Il consiglio direttivo, con la maggioranza dei due terzi della totalità dei componenti il consiglio, può revocare il presidente.
3. Un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente.
4. In caso di cessazione del presidente (art. 11, p. 2.) gli subentra il vice presidente.
Articolo 23 (Funzioni)
1. Il presidente rappresenta l’associazione di volontariato, e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’organizzazione.
2. Il presidente presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo curandone gli ordinati svolgimenti dei lavori.
3. Sottoscrive i verbali dell’assemblea e del consiglio direttivo, cura che siano custoditi presso la sede dell’associazione, dove possono essere consultati dai soci.
Articolo 24 (Elezione)
1. Il vice presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
Articolo 25 (Durata)
1. Il vice presidente dura in carica tre anni.
2. Il consiglio direttivo, con la maggioranza dei due terzi della totalità dei suoi componenti, può revocare il vice presidente.
Articolo 26 (Funzioni)
1. Il vice presidente sostituisce il presidente in sua assenza.
2. In caso di cessazione del presidente dall’associazione (art. 11, p. 2.), ne assume la carica sino al termine del mandato del predecessore.
Articolo 27 (Elezione)
1. Il segretario è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.
Articolo 28 (Durata)
1. Il segretario dura in carica tre anni.
2. Il consiglio direttivo, con la maggioranza dei due terzi della totalità dei suoi componenti, può revocare il segretario.
Articolo 29 (Funzioni)
1. Il segretario oltre a svolgere le mansioni che il consiglio direttivo ritiene affidargli: - cura le pratiche proprie dell’ufficio di segreteria; - cura i registri sociali e contabili; - redige i verbali; - ha compiti di tesoriere.
LE RISORSE ECONOMICHE
Articolo 30 (Indicazioni delle risorse)
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da: a) beni immobili e mobili; b) contributi e quote associative; c) donazioni e lasciti; d) attività marginali di carattere commerciale e produttivo; e) ogni altro tipo di entrate.
Articolo 31 (I beni)
1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione , e può essere consultato dagli aderenti.
Articolo 32 (I contributi)
1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall’assemblea.
2. I contributi straordinari, elargiti dai soci o dalle persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Articolo 33 (Erogazioni, donazioni e lasciti)
1. Le erogazioni liberali in danaro e le donazioni sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dall’assemblea, che delibera sull’utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell’associazione.
3. Il presidente attua le delibere dell’assemblea e compie i relativi atti giuridici.
Articolo 34 (Proventi derivanti da attività marginali)
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’associazione.
2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’associazione e con i principi delle leggi vigenti.
3. Il presidente dà attuazione alla delibera dell’assemblea, e compie i conseguenti atti giuridici:
Articolo 35 (Devoluzione dei beni)
1. In caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad organizzazioni di volontariato similari su delibera dell’assemblea.
IL BILANCIO
Articolo 36 (Bilancio e conto consuntivo)
1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e coincidono con l’anno solare.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso ed è elaborato dal consiglio direttivo.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Articolo 37 (Approvazioni)
1. Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea con la maggioranza dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’associazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio.
3. Il conto consuntivo è approvato dall’assemblea con la maggioranza dei presenti entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione entro quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni socio.
LE CONVENZIONI
Articolo 38 (Deliberazione delle convenzioni)
1. Le convenzioni tra l’Associazione Leonati ed altri enti e soggetti sono deliberate dal consiglio direttivo. 2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell’associazione.
Articolo 39 (Stipulazione della convenzione)
1. La convenzione è stipulata dal presidente dell’associazione.
Articolo 40 (Attuazione della convenzione)
1. Il consiglio direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
DIPENDENTI E COLLABORATORI
Articolo 41 (Dipendenti)
1. L’Associazione Leonati può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalle leggi vigenti in materia.
2. I rapporti tra l’associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’associazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi di legge e regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
Articolo 42 (Collaboratori di lavoro autonomo)
1. L’Associazione Leonati (per sopperire a specifiche esigenze) può giovarsi dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l’associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi di legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
LA RESPONSABILITA’
Articolo 43 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
1. I soci dell’associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi secondo la legge vigente sul volontariato.
Articolo 44 (Responsabilità dell’associazione)
1. L’Associazione Leonati risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
Articolo 45 (Assicurazione dell’associazione)
L’Associazione Leonati può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’associazione stessa.
RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI
Articolo 46
1. L’associazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 47
1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
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