|
REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE LEONATI - PADOVA APPROVATO IL 15 MAGGIO 1999 MODIFICATO IL 9 NOVEMBRE 2008
NORME GENERALI
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ’
NORME FINALI
NORME GENERALI
Articolo 1 (Convocazione e ordine del giorno)
1. La convocazione dell’assemblea dei soci deve avvenire, almeno 10 giorni prima della data di convocazione, mediante invio di comunicazione scritta contenente l’indicazione dell’ora, del giorno e del luogo nel quale si riunisce l’organo, nonché l’ordine del giorno.
2. La convocazione del consiglio direttivo può essere effettuata a discrezione del presidente nei seguenti modi: - comunicando verbalmente ora, giorno, luogo dell’incontro e ordine del giorno solo in prima convocazione per riunioni di carattere ordinario; - inviando comunicazione scritta contenente l’indicazione dell’ora, del giorno e del luogo nel quale si riunisce l’organo, nonché l’ordine del giorno almeno 5 giorni prima della data di convocazione per riunioni di carattere particolare.
3. Eventuali richieste di integrazione all’ordine del giorno possono essere proposte da qualsiasi socio all’inizio della riunione ove lo consenta l’unanimità dei presenti.
Articolo 2 (Esclusione dall’associazione)
1. L’esclusione di un socio dall’associazione, per i motivi citati nell’articolo 11.1 dello Statuto, viene proposta con voto segreto dal consiglio direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni della persona.
2. Nel caso specifico il consiglio direttivo è validamente costituito solo in prima convocazione (presenza della maggioranza dei consiglieri in proprio).
3. L’avvenuta esclusione della persona deve essere deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ’
Articolo 3 (Autorizzazioni rimborsi)
1. I rimborsi delle spese, che verranno effettivamente sostenute per attività da un socio, devono essere preventivamente autorizzati dal consiglio direttivo; la presentazione del rimborso deve essere corredata da giustificativi.
2. Il consiglio direttivo può, per casi particolari, autorizzare un rimborso forfetario per spese sostenute precedentemente alla richiesta del socio.
Articolo 4 (Rimborso spese chilometrico)
1. Per spostamenti nell’ambito del territorio nazionale, effettuati con mezzo proprio, viene concesso un rimborso spese chilometrico in misura pari ad 1/5 del costo del carburante, oltre al rimborso per pedaggi autostradali documentati;
2. Il socio che richiede il rimborso spese chilometrico dovrà specificare il percorso effettuato e le distanze.
NORME FINALI
Articolo 5 (Modifiche del regolamento)
1. Tutti i soci possono avanzare proposte di modifica del regolamento, che verranno vagliate dal consiglio direttivo prima di essere presentate all’assemblea per l’appovazione.
|